Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
Tra le varie disposizioni, in materia fiscale, si rileva:
RIFINANZIAMENTO DELLA NUOVA SABATINI
È previsto il rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024 della “nuova Sabatini”. Al riguardo si evidenzia che non è stata apportata nessuna modifica alla disciplina e, in estrema sintesi, si ricorda che la nuova Sabatini sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI), di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware – immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.
MISURE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI
La disposizione prevede che, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d’impresa che non adottino i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:
- dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 ad un ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
di un’imposta sostitutiva, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al punto precedente ed il valore eliminato.
In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
Le imposte dovute sono da versare in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.
L’imposta sostitutiva, infine, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITENUTE SU BONIFICI E PROVVIGIONI
A decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ad interventi di recupero edilizio o risparmio energetico, passa dall’8% all’11%.
Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applicherà anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVIE ED IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI “IVAFE”
La disposizione prevede che a partire dal 1° gennaio 2024:
l’aliquota ordinaria dell’IVIE passa all’1,06 per cento;
l’aliquota dell’IVAFE passa al 4 per mille annuo ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONI
Il provvedimento dispone che:
- i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale IVA o relativo a periodi inferiori all’anno, o dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, o dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
- dal 1° luglio 2024 coloro che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, potrà essere effettuata:
- dai datori di lavoro a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
I dettagli normativi sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026”.